Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE  “TERRA VIVA VERONA”

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita, con sede in via Valle di Pruviniano 7, 37029 San Pietro In Cariano (VR), una Associazione senza scopo di lucro denominata
“TERRA VIVA VERONA”
Potranno essere istituite altre sedi operative e/o uffici in altro luogo con delibera del Consiglio Direttivo. La stessa sede potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – SCOPO SOCIALE E FINALITA’
L’Associazione “TERRA VIVA VERONA” ” è una libera associazione a struttura democratica motivata dal desiderio dei soci di diffondere la conoscenza e la pratica dell’agricoltura sostenibile;  l’Associazione è autonoma e apartitica ed esclude in maniera assoluta ogni fine di lucro, anche indiretto, e di divisione di utili tra i soci.
Terra Viva Verona è una Associazione Culturale che punta a porre le basi per il miglioramento della salute dell'uomo e dell'ambiente. Le attività di Terra Viva Verona hanno l'intento di diffondere conoscenze culturali e tecniche per una nuova consapevolezza della natura, mirata alla protezione e salvaguardia dell'ambiente attraverso un'agricoltura capace di rivitalizzare la Terra, anche accompagnando   le aziende agricole alla conversione dalla coltivazione convenzionale a quella  biologica.
attraverso:
a) L’organizzazione di corsi di  formazione culturale e tecnica.
b) Progetti di attuazione pratica.
c) Organizzazione di eventi.
d) Servizi di consulenza, informazione,
e) Promozione dedicata ai soci che rispettano obiettivi statutari e/o che s'impegnano al fine del
    raggiungimento degli stessi.
f) Relazione e coordinamento tra organizzazioni di categoria, strutture amministrative e altre associazioni.

L’attività dell’Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati. Copia del presente Statuto e successive modifiche verrà consegnata ad ogni socio.
ART. 3 - DURATA
La durata dell’Associazione è convenuta a tempo indeterminato; essa potrà essere sempre sciolta con delibera assembleare da prendersi secondo i disposti del successivo art. 14.
ART. 4 – SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo che è chiamato a decidere. L’eventuale rifiuto deve comunque essere motivato. L’entrata di un nuovo socio deve essere approvata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’associazione Terra Viva Verona associa sia persone singole che ragioni sociali aziendali
L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti norme:
a)    pagamento quote sociali;
b)    accettazione senza riserve dello spirito e dei fini dell’Associazione, del presente Statuto, dei regolamenti esecutivi e delle deliberazioni legittimamente prese dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
a)    soci fondatori:
b)    soci ordinari;
c)    soci sostenitori.
Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Soci ordinari sono coloro i quali si iscriveranno dopo la costituzione con regolare versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo ed impegno a perseguire gli obiettivi della Associazione.
Soci sostenitori sono coloro i quali si iscriveranno dopo la costituzione con regolare versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo per i soci sostenitori e che si impegnano a perseguire gli obiettivi dell’ Associazione. Sono soci Sostenitori tutte le Aziende che si iscrivono.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Ad ogni socio è attribuito:
a)    il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b)    il diritto di voto per l’approvazione del bilancio annuale;
c)    il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per l’elezione a ogni carica prevista dai medesimi.
Non sono ammessi i soci a carattere temporaneo. Sono espressamente escluse limitazioni alla partecipazione alla vita associativa dovute alla temporaneità della partecipazione stessa.

Art. 5 – QUOTE SOCIALI
Ogni socio dovrà versare annualmente la quota sociale stabilita, per ogni singola categoria, dall’Assemblea dei soci, nei termini da essa indicati.
I soci che, a seguito di invito scritto, non provvederanno nei 15 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.
Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre sei mesi comporterà l’esclusione del socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è rivalutabile né ripetibile in nessun caso. Quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione stessa può farsi luogo alla richiesta di quanto già versato. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
ART. 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per:
a)    dimissioni scritte spedite al Consiglio Direttivo;
b)    morosità nel pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti nell’articolo 5;
c)    esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere il socio solo per:
-    inadempimento, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione;
-    svolgimento di attività contrastante con gli interessi dell’Associazione, danneggiandola o tentando di danneggiarla materialmente o moralmente;
-    gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o ai regolamenti,
il tutto, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli e con possibilità di difesa. L’interessato può comunque ricorrere al Collegio arbitrale il cui giudizio è insindacabile.
Gli associati, che siano receduti o siano esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
-    l’Assemblea;
-    il Presidente,
-    il Consiglio Direttivo;
I soci minori di anni 18 non potranno ricoprire cariche sociali.
Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito e attribuiscono soltanto  il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
Art.8 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a)    abbiano compiuto il 18° anno di età;
b)    abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno tre mesi;
c)    siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni socio potrà essere portatore di n. 2 deleghe di altri soci.
L’Assemblea Generale dei soci è convocata in seduta straordinaria ed ordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso diretto agli associati di almeno 8 giorni prima.
L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
La convocazione dell’Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
La constatazione della regolare costituzione dell’assemblea e della validità delle deleghe spetta al Presidente dell’Assemblea.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
L’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati.
I verbali delle assemblee vanno redatti sull’apposito libro a cura del Segretario dell’Assemblea e da questi firmato unitamente al Presidente.
ART. 9 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
Sono compito dell’Assemblea Ordinaria:
a)    approvare la relazione del Consiglio Direttivo sulla attività dell’anno sociale trascorso;
b)    eleggere ogni tre anni il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
c)    approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
d)    determinare l’ammontare delle quote sociali;
e)    approvare i programmi dell’attività da svolgere,
f)    decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno da sottoporre e su quelle proposte dai soci.
Le proposte dei soci devono essere rese note almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
Le delibere dell’Assemblea Ordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei votanti e quelle di competenza dell’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

ART. 10- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un “Consiglio Direttivo” composto da sette membri:
a)    Presidente;
b)    Vice Presidente;
c)    N. 5 Consiglieri.
Il Consiglio eleggerà il Segretario dell’Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque tra i soci, e in questo caso il Segretario non ha diritto di voto.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo dimissioni. In caso di cessazione di uno dei membri i rimanenti provvedono a convocare l’Assemblea per la sostituzione.
Il Presidente assegna a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo le mansioni da svolgere in seno all’Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.
 Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 11 – ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all’organizzazione amministrativa e tecnica dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
a)    predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci, la relazione annuale sull’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;
b)    stabilisce la data dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio;
c)    esegue le delibere dell’Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
d)    emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale;
e)    approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
f)    amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea.
Art. 12 - PRESIDENTE
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente, in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.
La firma sociale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo spetta al Presidente o al Vice Presidente in assenza di questi.
Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio sarà redatto a cura del Consiglio Direttivo e corredato da apposita relazione.
Tale bilancio dovrà essere redatto entro il 31 marzo e sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli associati entro il 30 aprile dell’esercizio successivo.
Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione. Essi dovranno essere destinati esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
ART. 14 - PROVENTI E SCIOGLIMENTO
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
-    dalle quote associative;
-    dagli introiti su prestazioni fornite agli associati  e da quelli dovuti a titolo di quota annuale contributiva;
-    dai contributi elargiti da privati, Enti pubblici, locali, regionali o dallo Stato per sostenere attività dell’Associazione.
-    da cessione beni e servizi dietro corrispettivo, anche a non soci.
Poiché l’Associazione non si propone finalità speculative, le eventuali eccedenze di bilancio saranno esclusivamente accantonate in un fondo destinato all’incremento delle attività associative o del patrimonio.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina i liquidatori e decide sulle modalità di ripartizione dei residui attivi e passivi. Vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Art. - 15 ARBITRATO E RINUNCIA ALL’AZIONE GIUDIZIARIA
Salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo, ogni controversia che possa insorgere tra i soci per qualsiasi motivo, comunque attinente l’attività sociale, sarà demandata alla inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali scelti dalle parti e il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo della Società.
I Componenti del Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste del C.P.C..
L’inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l’azione davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l’esclusione del socio inadempiente dalla Associazione.
ART.16 – NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme previste dal codice civile in materia di associazioni non riconosciute.