Iniziativa popolare federale "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici"

Il comitato "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" ha promosso la raccolta firme per la seguente modifica alla Costituzione federale, art. 74 cpv. 2 bis:
L’utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata.
L’importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata.
La Cancelleria federale svizzera l'ha accolta.
Raccolta firme entro il 29 maggio 2018.

Il comitato "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" ha promosso la raccolta firme per la seguente modifica alla Costituzione federale, art. 74 cpv. 2 bis:
L’utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata.
L’importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata.
La Cancelleria federale svizzera l'ha accolta.

L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 2bis
2bis L’utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasforma- zione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata. L’impor- tazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata.
Art. 197 n. 125
12. Disposizione transitoria dell’art. 74 cpv. 2bis

1 La legislazione di esecuzione dell’articolo 74 capoverso 2bis entra in vigore entro dieci anni dall’accettazione di questa disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione neces- sarie mediante ordinanza, provvedendo ad assicurare un’attuazione progressiva dell’articolo 74 capoverso 2bis.
3 Fintanto che l’articolo 74 capoverso 2bis non sia interamente attuato, il Consiglio federale può autorizzare provvisoriamente derrate alimentari non trasformate conte- nenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi soltanto se sono indispensabili per far fronte a una minaccia fondamentale per l’uomo o la natura, in particolare a una grave situazione di penuria o a una minaccia eccezionale per l’agricoltura, la natura o l’uomo.

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. 

tratto da.
http://www.ecceterra.org/index.php/247-uncategorised/1519-iniziativa-popolare-federale-per-una-svizzera-senza-pesticidi-sintetici