La combustione di paglia sfalci, potature ed altre sostanze naturali non pericolose non è un’attività di gestione dei rifiuti, ma una normale pratica agricola. La norma che consente la combustione dei residui agricoli, già approvata con il decreto legge 24 giugno 2014, n.91, è stata modificata dal Senato in sede di conversione in legge del decreto. La disposizione dell’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge, riscritta nei lavori di conversione (AS 1541, approvato in Senato lo scorso 25 luglio), dispone, quindi, che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. La disposizione vieta le operazioni di combustione nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni. Dunque, non è più previsto come necessario un intervento caso per caso da parte dei Sindaci al fine di disciplinare con apposita ordinanza le modalità di tale pratica, che tornerà ad essere regolata da consuetudini ed usi territoriali, purché nel rispetto dei periodi dichiarati di massima emergenza per gli incendi, in cui la bruciatura è sempre vietata. Il decreto legge è ora all’esame della Camera dei deputati e sarà necessario attendere la chiusura dei lavori, per l’approvazione definitiva della norma.
DA: www.ilpuntocoldiretti.it
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