Ordinanza glifosate a Conegliano Veneto

Oggetto: Divieto temporaneo dell’utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glyphosate sull’intero
territorio comunale fino al 31 dicembre 2017, ai fini della tutela della salute pubblica,
della falda idropotabile e del suolo.

IL SINDACO 
PREMESSO CHE

• l’utilizzo di prodotti erbicidi risulta ampiamente diffuso nel territorio comunale, non solo nelle
coltivazioni agricole per evitare lo sviluppo di erbe infestanti, ma anche nei servizi di
manutenzione e decoro urbano, nonché nella cura di giardini e aree verdi da parte di privati
cittadini;
• tra i prodotti erbicidi a maggiore diffusione ed utilizzo vi sono quelli contenenti la sostanza
attiva Glyphosate, un erbicidi sistemico non selettivo;
• la sostanza attiva Glyphosate è oggetto di numerosi studi scientifici che, aggregati da
organismi internazionali, non sono risultati ancora totalmente convergenti circa la pericolosità
genotossica e cancerogena, pericolosità tuttavia oggetto di permanente attenzione e derivata
cautela;
• i corpi idrici superficiali e profondi, specie i più vulnerabili per carente protezione geologica,
sono oggetto di possibile contaminazione da parte della sostanza attiva Glyphosate e del suo
metabolita AMPA;
• la normativa italiana in tema di tutela delle acque destinate al consumo umano (D.Lgs.
31/2001) detta per il parametro “antiparassitari”, tra cui rientrano anche gli erbicidi, un valore di
parametro massimo ammissibile in rete di 0,10 μg/l, pari a 0,0000001 grammi/litro;
DATO ATTO che in data 17 febbraio 2017 è pervenuta al protocollo comunale al n. 8178/GTECO
una comunicazione da parte dell’U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Distretto Pieve di
Soligo, afferente al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, prot.
30061 del 16 febbraio 2017, nella quale vengono evidenziate le problematiche rilevate nell’ultimo
anno in relazione alla presenza di Glyphosate e del metabolita AMPA sul pozzo del Colnù 2 e sul
pozzo di via Cal dell’Ebreo (quest’ultimo, peraltro, non collegato alla rete idrica e utilizzato solo
come pozzo spia), che emungono l’acqua dalle falde idropotabili a servizio del Comune di
Conegliano, così di seguito riassunte:
• l’Azienda ULSS, dall’inizio del 2016, nell’ambito di un piano di monitoraggio della falda
idropotabile inerente la possibile contaminazione con prodotti erbicidi, ha evidenziato, in un
quadro generale di negatività, occasionali positività per Glyphosate/AMPA presso il pozzo
spia di Scomigo Cal dell’Ebreo. Più in dettaglio, il Glyphosate ha fatto registrare il
raggiungimento della soglia di rilevabilità, con 0,05 μg/l, paria a 0,00000005 grammi/litro, nei
campioni di marzo e maggio 2016, ed un valore di 0,08 μg/l, pari a 0,0000008 grammi/litro,
nel campione di giugno 2016; il metabolita AMPA ha fatto registrare paralleli valori di 0,10 e
0,12 μg/l, rispettivamente pari a 0,0000001 e 0,00000012 grammi/litro. Anche il gestore Piave
Servizi s.r.l. ha effettuato il monitoraggio di detta falda anche se non utilizzata, con analisi ad
hoc, riscontrando la presenza delle sostanze in misura inferiore: 0,02 μg/l pari a 0,00000002
grammi/litro per il glyphosate e 0,03 μg/l, pari a 0,00000003 grammi/litro per il metabolita
AMPA;
• in data 25/05/2016 il punto di presa pozzi piscine Colnù ha evidenziato una positività per il
Glyphosate di 0,08 μg/l, pari a 0,00000008 grammi/litro, al di sotto del limite dettato dal D.Lgs.
31/2001;
• i prelievi sui due punti di presa in argomento, condotti nei mesi di luglio, agosto e settembre
sono risultati negativi per Glyphosate ed AMPA;
• in data 21/12/2016, a seguito di sollecito, il laboratorio ARPAV ha comunicato gli esiti analitici
relativi ai campionamenti su entrambi i pozzi di cui trattasi, condotti in data 17/10/2016 e
16/11/2016. In data 22/12/2016 ha comunicato altresì quelli relativi al campionamento per gli
stessi pozzi effettuato il 14/12/2016. I campioni del 17/10/2016 evidenziavano, sia per il pozzo
di Scomigo Cal dell’Ebreo che per quello piscine Colnù 2, il superamento del valore limite di cui al D.Lgs. 31/2001 per il parametro AMPA (rispettivamente di 0,19 μg/l pari a 0,00000019
grammi/litro e 0,25 μg/l pari a 0,00000025 grammi/litro), mentre i successivi di novembre e
dicembre confermavano valori al di sotto del limite di rilevabilità per lo stesso parametro. Si è
pertanto deciso di non proporre l’adozione di provvedimenti restrittivi riguardo l’attingimento
dal pozzo attivo piscine, Colnù 2, ma di eseguire ulteriori campionamenti nella stessa data
(22/12/2016);
• in data 09/01/2017 gli esiti dei prelievi effettuati il 22/12/2016 hanno confermato valori
conformi ed al di sotto del limite di rilevabilità dello strumento per il parametro Glyphosate ed
AMPA;
• considerato quanto sopra esposto, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di
Prevenzione dell’ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto Pieve di Soligo, ha ritenuto opportuno
proporre una temporanea sospensione dell’utilizzo dei prodotti diserbanti a base di
Glyphosate su tutto il territorio del Comune di Conegliano, fino a tutto l’anno 2017, al fine di
garantire l’indispensabile massimo livello di tutela della falda idrica da cui attingono i pozzi in
argomento, non altrimenti raggiungibile con strumenti e/o interventi specifici, considerata la
vulnerabilità dell’acquifero e la bassa profondità del punto di attingimento;
• considerato che la falda acquifera di cui trattasi afferisce ad un ampio territorio di ricarica,
rappresentato anche dai Comuni di San Pietro di Feletto, Tarzo, Colle Umberto e Vittorio
Veneto, come peraltro segnalato da Piave Servizi S.r.l. con nota prot. 1051 del 16/01/2017, lo
stesso Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto altresì opportuno che la sospensione di
utilizzo dei prodotti a base di Glyphosate sia estesa, su richiesta del Comune di Conegliano,
ai quattro Comuni contermini citati
PRESO ATTO, dalla citata comunicazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dell’esistenza di
un rischio grave e concreto, e non solo potenziale, di inquinamento della falda idropotabile
derivante dall’utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glyphosate, pericolo comprovato dalle analisi
condotte nel corso del periodo di rilevazione partito da inizio 2016, che hanno indicato valori critici
di concentrazione delle sostanze Glyphosate e AMPA (metabolita del Glyphosate) prossimi ai
limiti di legge e, in un caso, successivamente rientrato, uno sforamento di tale limite, con
conseguente concreto rischio di inammissibilità dell’acqua emunta da tale falda idrica per l’uso
potabile e, quindi, con pericolo di danno per la salute pubblica;
VISTA altresì la nota pervenuta dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Pubblica del
Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto Pieve di Soligo, prot.
28932 del 15 febbraio 2017, nella quale si evidenzia che i rapporti di prova dei prelievi effettuati in
data 16/01/2017 presso l’opera di captazione 14 in via Cal dell’Ebreo e presso il pozzo piscine
Colnù 2, seppur conformi al D. Lgs. 31/2001, confermano il riscontro di quantità dosabili di AMPA;
RITENUTO che la situazione rappresentata faccia emergere da un lato un rischio concreto e
attuale di natura igienico-sanitaria e dall’altro l’esigenza di un intervento straordinario a norma
dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato ad offrire la più ampia tutela alla falda
idrica e dunque alla salute e igiene pubblica;
RITENUTO di condividere nel merito le considerazioni del citato Servizio Igiene e Sanità Pubblica
sull’opportunità di adottare una misura cautelare straordinaria finalizzata ad affievolire e
minimizzare il rischio sopra specificato di inquinamento, evitando nuovi sforamenti dei limiti
normativi, che determinerebbero la temporanea chiusura dei pozzi che emungono l’acqua dalle
falde idropotabili per alimentare la rete acquedottistica della Città di Conegliano, con le
immaginabili ripercussioni di carattere igienico-sanitario;

RITENUTO necessario attuare a livello locale una nuova e più incisiva strategia di prevenzione del
rischio di inquinamento, in grado di arginare dannosi utilizzi di prodotti potenzialmente pericolosi
per l’ambiente, per il territorio e per la comunità su di esso insediata, anche in applicazione del
principio di precauzione recepito nel diritto dell’Unione Europea;

CONSIDERATO CHE
• l’articolo 11 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi,
ha stabilito che: «Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare
l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei pesticidi»
auspicando inoltre «La riduzione, per quanto possibile, o l’eliminazione dell’applicazione dei
pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre
infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici
impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei
sistemi fognari»;
• tali indicazioni sono state riprese dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150,
con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva;
• verso gli stessi obiettivi di prevenzione e tutela nei confronti di un uso indiscriminato di pesticidi
ed erbicidi convergono la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari, ove vengono specificamente definiti “aree extra agricole” tutti gli ambiti territoriali non
destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti,
interporti aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili,
alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica
frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale,
siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto
e siti archeologici;

DATO ATTO che il principio di precauzione è citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente
mediante l’attuazione di misure preventive in caso di rischio. Il campo di applicazione del principio
è peraltro molto più vasto estendendosi anche alla legislazione europea sugli alimenti, sulla salute
umana, animale e vegetale.
Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un
fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati
tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il
rischio con sufficiente certezza.
Tale principio non subisce alcuna limitazione e tanto meno viene ad essere limitata la sua portata
da un principio confliggente.
L’operatività del principio di precauzione non interviene solo nell’ipotesi in cui ricorra una minaccia
di danni “gravi e irreversibili”, essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta.
La Commissione, infatti, ha affermato che “Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una
decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non
conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli
esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili
con il livello di protezione prescelto;
A conferma di ciò nella Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione – COM
(2000) 1 def., si afferma che nell’applicazione del principio di precauzione si debba fare ricorso al
criterio del worst case: “Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia
prudente e di precauzione per la protezione dell'ambiente, della salute o della sicurezza potrebbe
essere quella di optare per l'ipotesi più pessimistica”;
VISTO il Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 . Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare fissando procedure nel campo della sicurezza
alimentare, e prevedendo il Principio di Precauzione;
quanto segue all’art. 7:
Principio di precauzione.
1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili,
venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione
d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in
attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1, sono proporzionate e prevedono le sole
restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute
perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri
aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a
seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni
scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una
valutazione del rischio più esauriente.
PRECISATO dunque che l’applicazione del principio comunitario di precauzione legittima
l’adozione di misure preventive e di contrasto non solo di pericoli acclarati come gravi e
incombenti, ma anche di situazioni di pericolosità presunte e che la presunzione di pericolo nella
fattispecie sia da riferire alla potenziale nocività per la salute umana dell’impiego di prodotti
contenenti Glyphosate, mentre il rischio di superamento dei limiti normativi alla presenza di tale
sostanza e del suo metabolita AMPA nella falda idrica sia invece da considerare grave e attuale;
CONSIDERATO che è possibile ottenere il controllo delle malerbe e delle erbe infestanti, sia in
aree agricole che in aree extra-agricole, adottando sistemi e modalità alternative al diserbo
chimico, utilizzando sistemi meccanici di taglio, il pirodiserbo ed il diserbo a vapore che non
producono effetti collaterali e/o rilasciano sostanze indesiderate sia nei terreni che nelle acque;

VISTI:
- gli atti d’ufficio;
- l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
ORDINA
il divieto di utilizzo fino al 31 dicembre 2017 dei diserbanti contenenti Glyphosate su tutto il
territorio comunale, aree pubbliche e private, aree agricole ed extra agricole;
DISPONE
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
FA RISERVA
di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari e opportuni alla luce dei risultati dell’attività
di monitoraggio che verrà proseguita sulla qualità delle acque della falda, nonché di valutazioni più
approfondite ed esaurienti sul problema rilevato e sui correlati rischi, d’intesa con le strutture
sanitarie preposte.
La presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line e trasmessa ai Sindaci dei Comuni
contermini di San Pietro di Feletto, Tarzo, Colle Umberto e Vittorio Veneto, tutti ubicati nel bacino
di ricarica della falda acquifera oggetto di tutela, affinché gli stessi possano valutare l’opportunità,
segnalata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 2
Marca Trevigiana, di assumere analoghi provvedimenti straordinari di divieto di utilizzo nei rispettivi
territori comunali di prodotti diserbanti a base di glyphosate.
La presente ordinanza sia altresì trasmessa a:
Comando di Polizia Locale - Polizia.locale@comune.conegliano.tv.it
Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it
Commissariato di P.S. di Conegliano - comm.conegliano.tv@pecps.poliziadistato.it
Compagnia Carabinieri di Conegliano - cptv545200cdo@carabinieri.it
Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso – com.treviso@cert.vigilfuoco.it
Corpo Forestale dello Stato - cs.vittorioveneto@forestale.carabinieri.it
Provincia di Treviso - Settore Ecologia e Ambiente - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
ULSS n. 2 Marca Trevigiana - protocollo.aulss2@pecveneto.it
ARPAV di Treviso - daptv@arpa.veneto.it
ARPAV – Direzione Regionale - coordinamentosalute@regione.veneto.it
Consiglio di Bacino Veneto Orientale - pec@aatovo.legalmail.it
Piave Servizi S.r.l. - piaveservizi@legalmail.it
Consorzio DOCG - pec@pec.coneglianovaldobbiadeneproseccosuperiore.it
Consorzio DOC - info@consorzioprosecco.it
CO.DI.TV. - coditv@coditv.it
CRA-VIT – Conegliano - Segreteria.conegliano@unipd.it
Col diretti - treviso@coldiretti.it
CIA Confederazione Italiana Agricoltori - cia.treviso@ciatreviso.it
CONFAGRICOLTURA - conegliano@confagricolturatreviso.it treviso@confagricoltura.it
RFI S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Venezia - rfi-dpr-dtp.ve.got.un@pec.rfi.it
Autostrade per l’Italia -
AVVERTE
I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell’art. 650 c.p.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034,
ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24
novembre 1971 n° 1199.

Conegliano 01 marzo 2017
IL SINDACO
Floriano Zambon
Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive
Unità Organizzativa Competente: Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Dirigente dell’Area e Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Tel
Istruttori: p.i. Maurizio Rigato / dott.ssa Stefania Fornasiero
Via Luigi Einaudi n. 136
tel. 0438-413236 / 0438-413434
email: ambiente@comune.conegliano.tv.it
PEC: segreteriasuconegliano@pec.it
orario apertura al pubblico: lun. 15.00-17.45 merc. 08.45-13.15 ven. 08.45-13.15

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