Gli Ogm, la sentenza della Corte Ue e la chiarezza necessaria



Nei giorni scorsi, la Corte di Giustizia Europea ha reso pubblica la sentenza in cui si afferma
che i sistemi biologici alterati mediante tecniche di mutagenesi sono da considerarsi
organismi geneticamente modificati (Ogm). In merito a ciò che dovremmo intendere per
Ogm esiste da sempre una certa confusione, al punto che, qualche tempo fa, persino in alcuni
ambienti scientifici è circolato l’erroneo messaggio che anche l’uomo sarebbe un Ogm,
per la semplice ragione che, nel corso dei processi evolutivi che hanno
portato un primate ancestrale a trasformarsi in Homo sapiens, il genoma ha
subito alcuni cambiamenti. Naturalmente, l’evoluzione biologica di qualsiasi
organismo ha sempre una base genetica, ma questo sano e fondato principio
della biologia non ha nulla a che fare con la manipolazione genetica mediata
da tecnologie ricombinanti o da altre procedure di laboratorio impiegate per
modificare “artificialmente” la struttura di geni e genomi.
In senso scientifico, un organismo geneticamente modificato è un sistema
biologico in cui è stato inserito “per mano umana” del materiale genetico di
un altro organismo mediante un vettore. Nel caso delle piante, per ottenere
un Ogm si impiegano cellule staminali, protoplasti o cellule del callo.
Quando l’organismo da cui viene prelevato il Dna esogeno non è
evolutivamente affine all’organismo ricevente, si parla di transgenesi;
quando invece tra i due organismi viene riconosciuta una chiara vicinanza
evolutiva, si parla di cisgenesi: ovviamente, si è tentato di tracciare un solco
fra i due processi, ma molti problemi restano gli stessi e ogni
semplificazione appare alquanto sterile. In ogni caso, sia la transgenesi che
la cisgenesi sono mezzi di mutagenesi, nel senso che introducono mutazioni
nel genoma che è oggetto di manipolazione.
Tuttavia, oltre ai più tradizionali protocolli di mutagenesi biotech (o di altro
tipo) utilizzati nel miglioramento genetico delle piante, oggi si registrano
cambiamenti tecnici importanti. Da alcuni anni, infatti, i biotecnologi hanno
sviluppato metodi ancora più sofisticati per generare mutazioni genetiche,
come quelli basati sul cosiddetto “genome-editing”. L’uso mirato di alcuni
enzimi, per esempio, consente di arrivare a produrre veri e propri fenomeni
di mutazione genetica senza dover passare dal trasferimento genico tipico
della transgenesi (o cisgenesi) classica. La questione è di una certa rilevanza
ai fini della regolamentazione dei prodotti agricoli ottenuti attraverso queste
tecniche, ma anche per delineare i criteri da adottare per la separazione
delle filiere agricole modificate da quelle non modificate. Per quanto
riguarda il sistema agroalimentare, infatti, tale separazione appare
imprescindibile per la semplice ragione che le modifiche genetiche indotte
attraverso le tecniche più recenti possono esitare in danni molecolari di una
certa rilevanza e impossibili da prevedere.
Ciò, con tutta una serie di rischi a cascata per l’ambiente e per la salute
umana che, allo stato, non possono essere qualificabili e quantificabili con
precisione. Bene hanno fatto, dunque, le associazioni francesi che difendono
l’agricoltura di piccola scala, a presentare ricorso al Consiglio di Stato
francese per contestare le leggi nazionali che esentano gli organismi
ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi dagli obblighi imposti
dalla direttiva sugli organismi geneticamente modificati (Ogm). E bene ha
fatto la Corte Europea a imprimere alla sentenza un significato cautelativo.
* Isde Italia

tratto da:
Gli†Ogm¨†la†sentenza†della†Corte†Ue†e†la†chiarezza†necessaria†¸†Sanità24†≠†Il†Sole†24†Ore