
Il regolamento (Ce) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, spiega Kyriakides, “non prevede la possibilità, per gli Stati membri, di chiedere una deroga per i prodotti contenenti sostanze non approvate”. Permette tuttavia, in circostanze particolari, di “autorizzare, per non oltre centoventi giorni, l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze non approvate (cosiddette ‘autorizzazioni di emergenza’) per un uso limitato e controllato, ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole. Purché le condizioni citate siano soddisfatte e i benefici dell’autorizzazione di emergenza siano superiori ai rischi individuati, gli Stati membri hanno il diritto di rilasciare tali autorizzazioni di emergenza, adottando nel contempo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei consumatori”.
Nel rilasciare questo tipo di autorizzazioni, gli Stati membri però devono informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. L’Italia, spiega ancora la commissaria europea alla Salute, “non ha finora comunicato alcun provvedimento, a norma dell’articolo 53, relativo a prodotti contenenti clorpirifos metile”.
tratto da: https://www.cambialaterra.it/2020/03/ue-niente-deroghe-a-sostanze-vietate-salvo-emergenze/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterCLT