27 marzo Ue: niente deroghe a sostanze vietate, salvo emergenze

Gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere deroghe per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari. Può accadere – entro certi limiti – anche quando i prodotti contengono sostanze non approvate. Si chiama autorizzazione di emergenza. A riassumere le facoltà di ogni Stato membro è la commissaria europea alla Salute e sicurezza alimentare Stella Kyriakides che nei giorni scorsi ha risposto ad un’interrogazione degli europarlamentari M5s Eleonora Evi, Mario Furore, Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli e Fabio Massimo Castaldo.
Il regolamento (Ce) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, spiega Kyriakides, “non prevede la possibilità, per gli Stati membri, di chiedere una deroga per i prodotti contenenti sostanze non approvate”. Permette tuttavia, in circostanze particolari, di “autorizzare, per non oltre centoventi giorni, l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze non approvate (cosiddette ‘autorizzazioni di emergenza’) per un uso limitato e controllato, ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole. Purché le condizioni citate siano soddisfatte e i benefici dell’autorizzazione di emergenza siano superiori ai rischi individuati, gli Stati membri hanno il diritto di rilasciare tali autorizzazioni di emergenza, adottando nel contempo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei consumatori”.
Nel rilasciare questo tipo di autorizzazioni, gli Stati membri però devono informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. L’Italia, spiega ancora la commissaria europea alla Salute, “non ha finora comunicato alcun provvedimento, a norma dell’articolo 53, relativo a prodotti contenenti clorpirifos metile”.
tratto da: https://www.cambialaterra.it/2020/03/ue-niente-deroghe-a-sostanze-vietate-salvo-emergenze/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterCLT