Risposte della Commissione europea a un'interrogazione sulla cimice asiatica

Per intervento dell'europarlamentare On. Mara Bizzotto, è stata presentata alla Commissione europea un'interrogazione scritta sul tema "Lotta alla cimice asiatica per salvaguardare la produzione ortofrutticola italiana e richiesta di autorizzazione della molecola chlorpyrifos-methyl da parte della Commissione".
Il 6 dicembre 2019 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi della Commissione ha negato il rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo del principio attivo chlorpyrifos-methyl nell'UE. Questa molecola è largamente utilizzata in agricoltura per proteggere le produzioni ortofrutticole dagli attacchi di organismi nocivi, come la dannosissima cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys).
Il rapidissimo proliferare di quest'insetto ha provocato negli ultimi anni danni per centinaia di milioni di euro a numerose produzioni ortofrutticole nel nord Italia, in particolare in Veneto e in Emilia-Romagna. Di conseguenza, il recente divieto della Commissione all'uso del chlorpyrifos-methyl ha messo in allarme gli agricoltori e le associazioni di categoria in Italia, che ora temono per la sopravvivenza della produzione di ortofrutta e dell'intera filiera "made in Italy".
In considerazione del fatto che l'invasione della cimice ha provocato perdite fino al 100 % dei raccolti, mettendo in ginocchio moltissime aziende italiane, che la molecola chlorpyrifos-methyl è l'unico strumento di difesa disponibile per limitare i danni della cimice e che attualmente non esistono misure alternative che possano essere rapidamente introdotte in agricoltura, può la Commissione riferire, stante quest'emergenza fitosanitaria:
1 - se intende rivedere la decisione dello scorso dicembre, rinnovando l'autorizzazione all'utilizzo del chlorpyrifos-methyl, così da assicurare agli agricoltori italiani un mezzo di difesa per le proprie produzioni ortofrutticole dalla cimice asiatica;
2 - se garantirà una deroga all'Italia ove questo non fosse possibile?
Qui di seguito, le risposte di Stella Kyriakides, a nome della Commissione europea:
L'obiettivo fondamentale della normativa dell'UE relativa all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari[Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).] è assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente
Questo aspetto è prioritario sull'obiettivo di incrementare la produzione di vegetali [ Articolo 1, in combinato disposto con il considerando 24, del regolamento (CE) n. 1107/2009.].
La Commissione non ha rinnovato l'approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile[ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione, del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2020, pag. 11).] a causa di preoccupazioni relative ai suoi effetti sulla salute umana, come indicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)[ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2019. Statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos (Dichiarazione sui risultati disponibili della valutazione per la salute umana nel quadro della revisione inter pares della sostanza attiva clorpirifos). EFSA Journal 2019;17(5):5809. 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5809
In particolare in riferimento a un potenziale danneggiamento del DNA e a un impatto negativo sullo sviluppo cerebrale (neurotossicità nella fase di sviluppo). Tali elementi hanno impedito di determinare un livello sicuro di esposizione per gli esseri umani.

Conformemente alla normativa dell'UE in materia di pesticidi, la Commissione non ha la facoltà di concedere deroghe agli Stati membri. L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 permette tuttavia a uno Stato membro di autorizzare, per non oltre centoventi giorni, l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario per un uso limitato e controllato, ove si presenti una situazione di emergenza che non può essere contenuta in alcun altro modo ragionevole. Spetta agli Stati membri la responsabilità di prendere tale decisione e il dovere di informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato, fornendo informazioni dettagliate sulla situazione e sulle misure prese per garantire la sicurezza dei consumatori. La Commissione può chiedere all'EFSA di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica.