All'Onorevole Presidente della Repubblica
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Agli Illustrissimi Sindaci dei Comuni Italiani
OSSERVAZIONI NUOVA LEGGE FORESTALE
Questo documento si prefigge l'obiettivo di supportare i destinatari nell'adeguata conoscenza delle criticità e delle gravi conseguenze del provvedimento emanando.
Si sottolinea l'opportunità di affrontare l'argomento sulla base di dati scientifici, senzacontrapposizioni ideologiche ispirate dalla campagna politica in atto, in quanto proprio sulla base di informazioni e dati disponibili, non risulta che in Italia vi sia una situazione di emergenza tale da richiedere l'adozione di tale provvedimento, le cui misure adottate risultano irragionevoli ad effetto permanente e dalle gravissime ripercussioni ambientali e climatiche, oltre che non economicamente sinergiche e produttive per il Paese.
E' necessario affrontare con consapevolezza il tema, alquanto importante e di GRAVE impatto, così come lo si legge nel Decreto legislativo che riguarda le “Disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali”, in attuazione del “Collegato agricolo”,secondo la delega ricevuta dal Parlamento nel settembre 2016.
La delega appare del tutto disgiunta, nonostante i preamboli, da un contesto di protezione della biodiversità, di percezione degli ecosistemi forestali come fornitori di servizi ecosistemici enon soltanto di economia diretta.
Si tratta di un provvedimento che rasenta l'incostituzionalità e che potrebbe arrecare gravi danni ai boschi italiani sul piano ecologico, paesaggistico ed economico, grazie alla visione miope di come dovrebbe essere impostato il rilancio dell’occupazione nelle aree interne del Paese.
Non vi è sufficiente richiamo alle convenzioni di protezione della biodiversità, delle specie protette e in via di estinzione a livello regionale e nazionale, dei suoli, della complessità strutturale.
La stessa direttiva 92/43/CEE “Habitat” è appena citata rimandando a “piani di coordinamento territoriali” e non alla protezione integrale del patrimonio rappresentato in “toto” dalle specie e dagli habitat protetti dalla Rete Natura 2000. Nemmeno vi sono riferimenti diretti alla Direttiva 2009/147/CEUccelli, alla Convenzione di Rio de Janeiro sulla Diversità Biologica(CBD), alla Strategia Nazionale per la Biodiversità. Le norme di protezione dovrebbero essere prioritarie in particolare nella gestione della vegetazione forestale indigena naturale e spontanea che dovrebbe essere favorita sempre, ovunque e comunque. Il bosco non è riconosciuto nel suo valore naturale, ma solo come potenziale patrimonio economico.
Il Decreto è sbilanciato verso la promozione e sostegno delle attività produttive ed imprenditoriali in campo forestale non disciplinate in relazione ai loro potenziali impatti ecologici. Non vi è un indirizzo efficace per orientarela gestione e le tecniche silvocolturali con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti ecologici e evitare il danneggiamento dei servizi ecosistemici. Si ricorda che tagli rasi e ceduazioni sono, insieme agli incendi, causa principale del degrado degli ecosistemi forestali, favoriscono l’erosione, riducono la diversità strutturale e la disponibilità di nicchie ecologiche per le specie animali. Questa evidenza non è minimamente presain considerazione.
L’art. 2 (Finalità), al c. 1, lett. c) spiega in modo esplicito che le finalità del decreto sono finalizzate a: “promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppodelleattività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti o abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private”.
Nel decreto manca un riferimento alla zonizzazione del patrimonio forestale e a una distinzione tra boschi da destinare alla produzione, boschi degradati, che devono essere oggetto di restauro, e boschi che devono restare tal quali per ragioni ecologiche, paesaggistiche, culturali per i quali non devono essere previste operazioni di taglio se non in circostanze eccezionali.
Il successivo art. 3 Sotto appare totalmente in contrasto con sani principi scientifico-ecologici, equiparando in una stessa definizione i terreni destinati (da riflettere sul termine) a foresta che abbiano “superato il turno” con i terreni agricoli in cui non è più stata esercitata attività.
Il c. 2, lett. g) definisce, infatti, i terreni abbandonati o incolti: “fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni destinati a foresta, nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d’alto fusto in cui siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi 20 anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l’attività agricola da almeno 3 anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso”.
I boschi naturali sono ecosistemi spontanei che, in assenza di attività selvicolturali, evolvono in modo autonomo aumentando i servizi ecosistemici associati (qualità delle acque, conservazione del suolo e difesa dal dissesto, habitat per la fauna selvatica). I terreni agricoli sono ambienti artificiali che richiedono un apporto di energia per rimanere tali. Tale assurda confusione sulla gestione del territorio e sulla biodiversità e le funzioni degli ecosistemi può avere gravissime conseguenze oltre ad essere indizio di scarsa conoscenza del concetto di “sostenibilità” ed “ecocompatibilità” da parte degli estensori.
Il c. 2, alla lett. a) dell’art. 5 esclude dalla definizione di bosco anche “le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agrosilvopastorali riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale …”. Ignorando le leggi a protezione di questi importantissimi ambiti ecotonali che spesso innalzano, più che diminuire, il valore estetico di questi per niente definiti “paesaggi storici”.
Neanche si rendono obbligatori seri studi pedologici e geomorfologici per poter orientare l’eventuale scelta tra “conservazione” e “gestione”, con particolare riferimento allo stato del suolo e all’erosione. Con l’approvazione di questa legge 147.568 ha di bosco (castagneto da frutto, dati INFC) vengono addirittura declassati a “non bosco” (art. 3 e 5) con la massima riduzione delle garanzie di eventuale protezione.
In tutto il nuovo Codice Forestale,nessun articolo fa riferimento ai boschi da proteggere come tali, mentre ricorre costantemente il richiamo alla “gestione attiva” oggetto principale dell’art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale).
La “gestione attiva” cui si fa riferimento nel testo coincide con i tagli forestali senza considerare azioni mirate alla naturale e libera evoluzione del bosco verso forme complesse capaci di garantire la conservazione della biodiversità e la massima efficienza dei servizi ecosistemici. Si lascia, altresì, alle Regioni la possibilità di applicare la “gestione attiva” anche nelle aree protette (art. 7).
La “gestione attiva” viene percepita quale antidoto all’abbandono senza distinguere tra aree di conservazione, esercizio delle attività selvicolturali, aree degradate. Questa visione semplicistica può solo causare nuovi guasti ambientali e aprire l’illogica supremazia dell’economia sull’ecologia su temi così strettamente biosferici. Si mina la conservazione del Capitale Naturale italiano, si ignorano le funzioni delle foreste nella mitigazione dei cambiamenti climatici, lotta all'effetto serra, stoccaggio del carbonio; difesa del suoloe delle acque.
Il Decreto nella sua attuale stesura contravviene agli obiettivi della Convenzione sulla Biodiversità delle Nazioni Unite (1992)1. Va a tal proposito segnalato che l’attuazione di programmi di rewilding è auspicata dalla UE che, per altro,supporta tali azioni con specifici finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti nell’ambito delle strategie comunitarie a sostegno del Capitale Naturale2. La mancata considerazione per gli aspetti positivi dell’abbandono dal punto di vista della qualità ecologica e dei servizi ecosistemici non è minimamente presa in considerazione dal decreto.
1Convenzione sulla Biodiversità (Convention on Biological Diversity). http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-sulla-biodiversita-convention-on-biological-diversity; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28102
2Bank On Nature: First loan agreement backed by Natural Capital Financing Facility signed in Brussels. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-915_en.htm
Altri punti rappresentano addirittura una diretta aggressione al patrimonio paesaggistico in spregio oltre che della Costituzione anche di convenzioni internazionali.
Il comma 2 dell’art. 3 inserisce i castagneti da frutto nell’arboricoltura da legno (impianti di legnose reversibili a turno breve). I castagneti si caratterizzano per un lunghissimo ciclo di vita degli alberi e rappresentano un paesaggio tradizionale unico e andrebbero trattati a parte. Sempre secondo il comma 2, tutti boschi di neoformazione, insediatisi su terreni ex-agricoli, siccome non rientranonella categoria dei boschi, potrebbero essere disboscati, nonostante il loro grande valore nella creazione di reti ecologiche efficienti.
Nell’art. 4 i castagneti sono assimilati al bosco e nel comma II dell’art. 3 rientrano quindi gli impianti di castagno su terreni agrari in una logica di arboricoltura da legno e non da frutto. Entrano a far parte di arboricoltura da legno tartufaie e noccioleti (che non producono legna) che possono anche essere “oggetto di ripristino colturale”.
Anche per il comma 1 l’Art. 5 “Aree escluse dalla definizione di bosco”i castagneti da frutto sono esclusi dal bosco per altro in contrasto con la classificazione adottata dalla FAO per il “Forest Resources Assessment”3. Questo faciliterà il cambio di destinazione d’uso, che adesso è di difficile autorizzazione proprio perché il castagneto è considerato bosco.
3Global Forest Resources Assessments http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
Il comma 8dell’art. 7 stabilisce che le regioni e le province autonome, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea, possono promuovere sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvoambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali.
Il comma 9 fissa i principi e criteri generali nel cui rispetto deve avvenire. Ma nella presente versione di Decreto legislativo l’interpretazione che emerge propone l’avvio di sostegno economico a filiere produttive, piuttosto che l’utilizzo di risorse pubbliche per azioni di tutela e ripristino dell’ambiente nell’interesse della collettività come previsto dalla Costituzione (articolo 117 lettera s). Un corretto utilizzo dei PES dovrebbe comprendere anche il restauro degli ecosistemi forestali e dei relativi servizi ecosistemici e avviare forme di sostegno a presidio del territorio e delle produzioni sostenibili locali.
Il comma 10 favorisce qualunque tipo di utilizzazione forestale purché si abbia rinnovazione ignorando gli stessi concetti scientifici alla base del principiodi sostenibilità delle attività antropiche del comparto forestale.
Secondo l’articolo 8 risulta che un bosco naturale può essere eliminato purché sia “compensato” con un’altra opera che non deve essere necessariamente vicina fisicamente e potrebbe anche non essere un rimboschimento. La compensazione potrebbe addirittura risolversi nel semplice versamento di “una quota corrispondente all’importo presunto dell’intervento compensativo previsto” in un fondo forestale regionale. Questo articolo è studiato per ridurre, anziché aumentare, il patrimonio forestale nazionale.
L'articolo 12 favorisce addirittura gli interventi nei “terreni silenti”, ovvero non gestiti, che dovrebbero essere invece lasciati ove possibile alla libera evoluzione. Si offre opportunità a regioni e provincie di affidare queste aree abbandonate a privati invece di abbandonarle alla natura.
Manca nella legge una prospettiva di indirizzo tecnico-scientifico per indirizzare la gestione forestale verso forme ecosostenibili. Potrebbero essere addirittura finanziate pratiche selvicolturali, come cedui e tagli rasi, che causano il degrado degli ecosistemi forestali, dei suoli e della biodiversità. Non vi è alcuna visione sinergica, olistica e multidisciplinare, ma un orientamento verso interventi basatisu una logica antropocentrica del tutto disgiunta da una seria analisi scientifica su basi ecologiche del tutto trascurata o comunque demandata a interessi locali di Comuni e Regioni e spesso transnazionali delle grandi multinazionali del legname e dei pellets.
La legge forestale del Piemonte: una perfetta applicazione delle nuove regole
All’avanguardia rispetto alla nuova normativa nazionale la regione Piemonte ha già aggredito violentemente la gestione sostenibile delle foreste riducendo del 50% la superficie a bosco della regione. Con la legge regionale 12 agosto 2013 una serie di superfici boschive perdono lo status di bosco, perdendo anche la tutela riservata ai boschi dai piani comunitari e dai trattati sulla gestione sostenibile delle foreste e sul controllo delle emissioni di anidride carbonica. Questa legge è perfettamente in linea con le nuove direttive nazionali.
Secondo la legge regionale sono stati esclusi dalla definizione di bosco "i terrazzamenti e i nuclei abitativi abbandonati e rimboschiti da decenni, i rimboschimenti eseguiti con i fondi della PAC (Politica Agricola Comunitaria), le aree comprese nel paesaggio agrario e pastorale di interesse storico".
La regione Piemonte ritiene quindi disboscabili tutti i terrazzamenti naturalmente imboschiti, anche se efficienti per stabilizzare versanti e proteggere il territorio dall'azione erosiva dell'acqua. Si ritiene possibile abbattere i boschi cresciuti nel corso di secoli, nelle aree edificate e poi abbandonate, non definendo cosa diventeranno.
Manca una definizione per le "aree comprese nel paesaggio agrario e pastorale di interesse storico" e non esiste alcun censimento che stabilisca quali siano queste aree. Addirittura sono esclusi dallo status di boschi le aree rimboschite con i contributi europei della Politica Agricola Comunitaria.
Anche se sono stati spesi i soldi dei contribuenti per il rimboschimento di ampie aree, la regione Piemonte ha deciso che sarà possibile tagliare liberamente i boschi nati dalle azioni di rimboschimento.
L'azione della Regione Piemonte mira a facilitare lo sfruttamento del territorio e delle risorse naturali, a spese della salvaguardia di foreste e boschi facilitando l'arricchimento di pochi a spese della collettività, che si deve sobbarcare rischi idrogeologici e ambientali.
Conclusioni
Lo schema del decreto rivela il vero intento che è quello di promuovere l'attività imprenditoriale e valorizzare l'economia, invece di tutelare il patrimonio ambientale.
Il Decreto esprime un’Italia contraddittoria e trasversale rispetto alle diverse tematiche politiche del paese, specie in tema di economia, bioeconomia, ambiente, energia, clima e non delinea in alcun modo i veri criteri innovativi di programmazione e pianificazione forestale, finendo per garantire agli enti locali la massima libertà di scelta rispetto alle strategie di gestione forestale, per necrofili interessi locali.
La normativa stigmatizza negativamente l'Italia in uno scenario di contrasto e di lotta al cambiamento climaticoche passa anche attraverso la sfida di Rewilding, intesa a promuovere la rinaturalizzazione e la fornitura di strumenti in questo senso, come ad esempio gli interventi svolti per ricreare l’alveo naturale dei fiumi in modo da contare su aree che supportano alluvioni naturali,zone umide e selvagge che favoriscono la ricreazione di un ambiente sparito, favorendo allo stesso tempo particolari forme di turismo a contatto con la natura, come il birdwatching.
Il Paese ha assunto degli impegni negli accordi internazionali, come il protocollo di Kyoto, la Convenzione sulla Biodiversità, le stesse Strategie Nazionali, per cessare il degrado ambientale e contrastare normative contro Natura, secondo le indicazioni internazionali.
Di talché, si ritiene necessario e non procrastinabile informare IMMEDIATAMENTE del contenuto del Decreto tutti i cittadini, i comitati e le associazioni, con ogni mezzo, affinchéessi prendano coscienza delle criticità e dei palesi vizi di incostituzionalità che il provvedimento rivela, stante l'indifferibilità dell'approvazione nemmenourgente che non lascia il tempo al nuovo Governo di insediarsi dopo le elezioni previste per il 4 marzo.
In attesa di riscontro scritto ex L. 241/90.
Distinti saluti.
Roma il 22febbraio 2018
Marco Tiberti
Responsabile Nazionale Agromafie in GruppiRicerca Ecologica
Avv. Vittorio A. Marinelli
PresidentediEuropean Consumers
Dr. Pietro Massimiliano Bianco
Consulente di EuropeanConsumers e Gruppi Ricerca Ecologica