In vigore le nuove regole sul passaporto delle piante

È entrato in vigore il 13 dicembre, il nuovo Regolamento UE 2016/2031 sulla salute delle Piante, che prevede obblighi per tutti i protagonisti della filiera, da chi importa a chi vende materiali vegetali.
L’obiettivo è scongiurare emergenze fitosanitarie come Xylella, che è costata milioni di euro di danni e ha messo a rischio le nostre produzioni alimentari.
Il regolamento fa parte di un pacchetto di sicurezza alimentare che si estende a tutti i settori e a tutti i player agroalimentari ed armonizza circa 70 precedenti direttive. Entro l’anno è prevista inoltre l’emissione, da parte della Commissione UE, di decreti attuativi che andranno a completare e rendere effettivo il quadro ancora incompleto sulla normativa della salute delle piante. Le nuove norme, inoltre, si applicheranno anche al Regno Unito in tutti i possibili scenari di Brexit, ossia sia nel caso di uscita dall’Unione con accordo che senza.
Per quanto riguarda il settore vegetale, la principale novità, riguarda l’entrata in vigore del nuovo passaporto delle piante. Dal 14 dicembre 2019, tutti i produttori, definiti “Operatori Professionali”, devono emettere un passaporto per i materiali prodotti secondo un formato che sarà unico per tutta la Ue e dovranno anche essere iscritti con un codice “uniforme” al nuovo registro.
L’obiettivo del passaporto non cambia rispetto al passato, a garanzia della sanità dei materiali prodotti. La novità è il maggior numero di soggetti coinvolti negli obblighi e l’estensione del passaporto a tutte le piante, prodotti vegetali e anche alcuni materiali utilizzati.
Sia il passaporto che l’iscrizione al RUOP, ossia il Registro Unico dei Produttori Professionali che riguarda tutti gli operatori della filiera, dovranno servire a ricostruire la catena delle responsabilità e evitare sia l’introduzione che la diffusione di fitopatie delle piante.
In pratica, il Passaporto delle piante è una etichetta ufficiale utilizzata per il trasporto e lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sul territorio dell’UE (inclusa la movimentazione all’interno di ogni Stato membro) e, se del caso, per la loro introduzione e la circolazione in una zona protetta. Il nuovo passaporto delle piante deve essere apposto sull’unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita) come etichetta separata, integrato in etichette esistenti, stampato direttamente su vasi o sull’imballaggio. Sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla di consegna etc.) non devono più figurare informazioni relative al passaporto fitosanitario.
Si legge in una nota esplicativa del nostro ministero dell’Agricoltura: “Le nuove prescrizioni relative al passaporto fitosanitario, porranno molte aziende di fronte a una sfida notevole, rendendo necessario un adeguamento dei sistemi e dei processi aziendali. Il SFN, Servizio Fitosanitario Nazionale, offrirà ogni informazione e garantirà il necessario supporto. Per promuovere la comprensione delle nuove disposizioni è stata predisposta una nota informativa ed alcuni esempi grafici inerenti il nuovo formato del passaporto delle piante, nonché una panoramica delle varie tipologie di passaporto e schemi esplicativi per una sua corretta applicazione”.
Il passaporto delle piante si applica a:
– tutte le piante destinate alla piantagione, ad esempio (elenco non esaustivo): piante radicate in vasi o non; talee radicate (e non); portainnesti; nesti, talee; marze; tuberi, bulbi, rizomi, colture di tessuti vegetali etc. La maggior parte delle sementi sono escluse dall’obbligo del passaporto fitosanitario poiché generalmente non rappresentano un rischio fitosanitario.
– le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, incluse le sementi di determinate specie (principalmente quelle oggetto di certificazione), elencati in specifici atti di esecuzione della Commissione (tale elenco è in corso di definizione da parte della Commissione e sarà reso disponibile sul sito del ministero).
– le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni particolari incluse le sementi di determinate specie (tale elenco è in corso di definizione da parte della Commissione e sarà reso disponibile sul sito del ministero entro la fine dell’anno).
– il passaporto è inoltre richiesto per l’introduzione e lo spostamento di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in determinate zone protette (ZP). Tale elenco è in corso di definizione da parte della Commissione e sarà reso disponibile sul sito del ministero entro l’anno.

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https://www.freshcutnews.it/2019/12/13/vigore-le-nuove-regole-sul-passaporto-delle-piante/